ITdecreto.legislativo:2006-04-03;152Enacted

Environmental Code (Testo Unico Ambientale — waste framework, Part IV)

Jurisdiction:
Italy
Type:
EPR · Other
Last action:
Apr 3, 2006
Plastic PackagingPaper PackagingGlassMetalsElectronicsBatteriesPaintTextilesOrganicsHazardous MaterialsOther
Next steps for producers

Confirm your obligations under this measure and track its implementing rules

Applies toProducers, manufacturers, importers, distributors, and brand owners who place products or packaging on the Italian market; specifically for packaging: any natural or legal person who, in a professional capacity,…

Obligations under this law
  • ·Producers and users of packaging must ensure recovery and recycling of packaging waste in accordance with targets set by Art. 220 and 221
  • ·Producers must join a collective compliance scheme (CONAI or sector-specific consortia) or establish an individual system approved by the Ministry (Art. 221)
  • ·Producers must contribute financially to the national packaging consortium (CONAI) through payment of the environmental contribution (contributo ambientale CONAI) (Art. 224)
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Italy's Environmental Code (Decreto Legislativo 152/2006), Part IV, is the foundational waste-management and circular-economy framework establishing producer responsibility, waste hierarchy, and sectoral take-back obligations for packaging, batteries, electronics, and other products — a core EPR statute in force since 2006 and regularly updated.
Covered Products
  • ·Packaging and packaging waste (all types: primary, secondary, tertiary)
  • ·Waste oils
  • ·Waste batteries and accumulators
  • ·End-of-life vehicles
  • ·Electrical and electronic equipment waste (WEEE)
  • ·Tyres
  • ·Agricultural plastic films
  • ·Mineral oils and lubricants
  • ·Polychlorinated biphenyls (PCBs)
  • ·Sewage sludge
  • ·Asbestos-containing waste
  • ·Urban waste (municipal solid waste)
  • ·Hazardous waste
  • ·Special waste categories under Title III of Part IV
Producer Obligations
  • ·Producers and users of packaging must ensure recovery and recycling of packaging waste in accordance with targets set by Art. 220 and 221
  • ·Producers must join a collective compliance scheme (CONAI or sector-specific consortia) or establish an individual system approved by the Ministry (Art. 221)
  • ·Producers must contribute financially to the national packaging consortium (CONAI) through payment of the environmental contribution (contributo ambientale CONAI) (Art. 224)
  • ·Producers of packaging must provide information on the nature and quantity of packaging placed on the market annually (Art. 220)
  • ·Producers of special waste categories (oils, batteries, vehicles, WEEE, tyres) must organize and finance collection, treatment, and recovery systems (Art. 227-236)
  • ·Producers must ensure separate collection of waste is facilitated and must not mix hazardous waste with non-hazardous waste (Art. 187)
  • ·Producers must comply with the waste hierarchy: prevention, reuse, recycling, recovery, disposal (Art. 179)
  • ·Producers must register with the National Register of Environmental Managers (Albo Nazionale Gestori Ambientali) where required (Art. 212)
  • ·Producers of hazardous waste must keep a waste register (registro di carico e scarico) and issue waste identification forms (formulario di identificazione rifiuti) (Art. 190, 193)
  • ·Producers must report waste data to the national waste information system (SISTRI/MUD — Modello Unico di Dichiarazione ambientale) (Art. 189)
  • ·Producers of packaging must adopt packaging that minimizes volume and weight, is reusable or recoverable, and meets essential requirements (Art. 219)
  • ·Producers must ensure packaging is marked/labeled with identification of material for recovery and recycling purposes (Art. 219)
  • ·Producers of end-of-life vehicles must participate in and finance collection and treatment networks (Art. 231)
  • ·Producers of batteries and accumulators must finance collection, treatment, and recycling (Art. 235)
  • ·Producers of WEEE must finance collection, treatment, recovery, and disposal (Art. 236)
  • ·Producers of waste oils must ensure collection and proper treatment (Art. 233)
  • ·Producers of tyres must organize and finance collection and recovery of end-of-life tyres (Art. 228)
Exemptions
  • ·Packaging used for national security or in emergency situations may be exempt from certain requirements
  • ·Small producers below thresholds set by ministerial decree may be exempt from certain registration and reporting obligations
  • ·Waste excluded from the scope of Part IV: radioactive waste, waste resulting from prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and quarrying, animal carcasses and agricultural waste, waste waters, gaseous effluents emitted into the atmosphere, soil in situ including unexcavated contaminated soil (Art. 185)
  • ·By-products that meet conditions of Art. 184-bis are not classified as waste
  • ·Materials that have ceased to be waste (end-of-waste) under Art. 184-ter are excluded from waste regulation
  • ·Packaging that is reusable and actually reused may benefit from reduced contribution obligations
Key Deadlines
Apr 29, 2006compliance: Entry into force of the decree (Part IV on waste management)
Aug 12, 2008compliance: Entry into force of Part II (VAS, VIA, IPPC procedures)
Producer Definition
Producers, manufacturers, importers, distributors, and brand owners who place products or packaging on the Italian market; specifically for packaging: any natural or legal person who, in a professional capacity, manufactures, imports, distributes, or uses packaging or packaged goods (Art. 218, 221 D.Lgs. 152/2006)
Fee Structure
Eco Modulated: Producers of packaging pay the CONAI environmental contribution (contributo ambientale), which varies by material type (paper, glass, plastic, aluminium, steel, wood). The contribution is set by CONAI and approved by the Ministry of Environment. Fees for other special waste streams (batteries, WEEE, tyres, oils, vehicles) are set by the respective sector consortia. The contribution is modulated based on material type and recyclability characteristics.
Enforcement
Ministry of Environment (Ministero dell'Ambiente), Regional Environmental Protection Agencies (ARPA), Provinces, Municipalities, Carabinieri for Environmental Protection (NOE), Guardia di Finanza: Administrative sanctions range from EUR 26 to EUR 93,000 depending on violation. Criminal penalties include imprisonment from 3 months to 3 years and fines for illegal waste trafficking, unauthorized waste management, and mixing of hazardous waste. Specific penalties under Art. 255-261 for abandonment, unauthorized transport, falsification of waste documentation, and illegal transboundary shipment.
Preemption Notes
D.Lgs. 152/2006 is national framework legislation implementing EU directives. Regions have concurrent legislative powers in environmental matters but cannot set standards lower than national minimums. Regions may adopt more stringent provisions. The decree preempts conflicting regional legislation on waste classification, transboundary shipments, and national consortium structures.
Compliance Dimensions
Collection / Recovery Targets60% Packaging waste — overall recovery (Weight); 55% Packaging waste — overall recycling (Weight); 65% Municipal solid waste — separate collection (raccolta differenziata) by 2012 (Weight)

“Art. 205. 1. Fermo restando il raggiungimento sull'intero territorio nazionale di una quota minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno: a) il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; c) il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; d) il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; e) il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011; f) il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. [...] Art. 220. 1. Sulla base delle migliori tecniche disponibili, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di recupero e riciclaggio: a) entro il 31 dicembre 2008, il recupero o l'incenerimento con recupero di energia di almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti di imballaggio; b) entro il 31 dicembre 2008, il riciclaggio di almeno il 55 per cento in peso dei rifiuti di imballaggio.”

Recycled-Content MinimumsPackaging (general — targets set by ministerial decree and CONAI programs)

“Art. 220. [...] Al fine di promuovere il riciclaggio di qualità e di sostenere la domanda di materiali riciclati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare misure per promuovere l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, ivi inclusa la fissazione di obiettivi quantitativi.”

Eco-ModulationModulated on: Material type (paper, glass, plastic, aluminium, steel, wood) — different contribution rates per material, Recyclability of packaging, Use of recycled content in packaging, Reusability of packaging, Compliance with essential requirements for packaging (minimization of weight and volume)

“Art. 219. [...] I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del contributo ambientale in modo da tener conto dell'effettivo impatto ambientale dei diversi materiali di imballaggio.”

FeesPer Ton — Packaging — CONAI environmental contribution, rate varies by material type (set annually by CONAI and approved by Ministry)

“Art. 224. [...] 3. Il CONAI: [...] h) definisce, sentiti i consorzi di cui all'articolo 223, la quota del contributo ambientale di propria competenza, che viene versata dai produttori e dagli utilizzatori al momento della cessione degli imballaggi ai medesimi utilizzatori o, nel caso di importatori, al momento dell'importazione. Il contributo ambientale è determinato in modo da coprire i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio.”

PenaltiesUp to 93000 EUR per violation

“Art. 261. 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225 e 226 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a novantaduemila euro. [...] Art. 256. 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

Bans & RestrictionsPackaging containing hazardous substances above threshold levels (Material Restriction); Mixing of hazardous waste with non-hazardous waste or with other categories of hazardous waste (Material Restriction); Abandonment or uncontrolled deposit of waste (Sales Ban)

“Art. 219. [...] 2. È vietata la commercializzazione di imballaggi che non rispondano ai requisiti essenziali stabiliti dal presente articolo. [...] Art. 187. 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. [...] Art. 192. 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.”

PRO StructureCompetitive Pros · CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio)

“Art. 224. 1. È costituito il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), con personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, al quale partecipano i produttori e gli utilizzatori di imballaggi. [...] Art. 221. 1. I produttori e gli utilizzatori che non intendono aderire al CONAI e ai consorzi di cui all'articolo 223 possono adempiere autonomamente agli obblighi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio, previa approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive.”

LabelingMaterial Id, Recyclability, Disposal Instructions

“Art. 219. [...] 5. I produttori provvedono a marcare gli imballaggi ai sensi della decisione 97/129/CE della Commissione. [...] 3. I produttori e gli importatori di imballaggi adottano un sistema di restituzione e di raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al consumatore, nonché sistemi di restituzione degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Normattiva

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DECRETO LEGISLATIVO

3
aprile
2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026)

(GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96)

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Articoli PARTE PRIMA ((DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI)) 1 2 orig. 3 orig. 3 bis orig. 3 ter 3 quater 3 quinquies orig. 3 sexies orig. 3 septies orig. ((PARTE SECONDA PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) TITOLO I PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).)) 4 agg.2 agg.1 orig. 5 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6 agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7 bis agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8 agg.32 agg.31 agg.30 agg.29 agg.28 agg.27 agg.26 agg.25 agg.24 agg.23 agg.22 agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8 bis 9 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 10 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. ((TITOLO II LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)) 11 agg.1 orig. 12 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 14 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 15 agg.2 agg.1 orig. 16 agg.1 orig. 17 agg.1 orig. 18 agg.2 agg.1 orig. TITOLO III ((LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)) 19 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 20 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 21 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 22 agg.1 orig. 23 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 24 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 24 bis 25 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 26 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 26 bis agg.1 orig. 27 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 27 bis agg.3 agg.2 agg.1 orig. 27 ter agg.1 orig. 28 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 29 agg.1 orig. ((TITOLO III-BIS L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE)) 29 bis orig. 29 ter agg.1 orig. 29 quater agg.2 agg.1 orig. 29 quinquies orig. 29 sexies agg.3 agg.2 agg.1 orig. 29 septies orig. 29 octies orig. 29 novies orig. 29 decies agg.3 agg.2 agg.1 orig. 29 undecies orig. 29 duodecies orig. 29 terdecies orig. 29 quaterdecies orig. TITOLO IV ((VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE)) 30 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 31 orig. 32 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 32 bis orig. ((TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI)) 33 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 34 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 35 agg.2 agg.1 orig. 36 agg.2 agg.1 orig. 37 orig. 38 orig. 39 orig. 40 orig. 41 orig. 42 orig. 43 orig. 44 orig. 45 orig. 46 orig. 47 orig. 48 agg.1 orig. 49 agg.1 orig. 50 orig. 51 orig. 52 agg.2 agg.1 orig. PARTE TERZA NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE I NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE CAPO I PRINCIPI GENERALI 53 54 agg.1 orig. 55 orig. 56 CAPO II COMPETENZE 57 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 57 bis agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 58 agg.1 orig. 59 orig. 60 orig. 61 orig. 62 orig. 63 agg.2 agg.1 orig. 63 bis orig. TITOLO II I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI CAPO I I DISTRETTI IDROGRAFICI 64 orig. CAPO II GLI STRUMENTI 65 orig. 66 agg.1 orig. 67 agg.1 orig. 68 agg.1 orig. 68 bis CAPO III GLI INTERVENTI 69 70 orig. 71 72 orig. 72 bis SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO TITOLO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE 73 74 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 75 orig. TITOLO II OBIETTIVI DI QUALITÀ CAPO I OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER SPECIFICA DESTINAZIONE 76 77 agg.1 orig. 78 agg.2 agg.1 orig. 78 bis 78 ter orig. 78 quater agg.1 orig. 78 quinquies 78 sexies orig. 78 septies orig. 78 octies 78 novies 78 decies 78 undecies 79 CAPO II ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE 80 81 82 83 orig. 84 85 86 87 88 89 90 TITOLO III TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CAPO I AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO 91 orig. 92 agg.1 orig. 93 94 orig. CAPO II TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO 95 orig. 96 agg.1 orig. 97 98 99 agg.1 orig. CAPO III TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 100 101 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 102 agg.1 orig. 103 104 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 105 106 107 agg.2 agg.1 orig. 108 agg.1 orig. CAPO IV ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI 109 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 110 orig. 111 orig. 112 113 orig. 114 agg.1 orig. 115 116 orig. TITOLO IV STRUMENTI DI TUTELA CAPO I PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE 117 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 118 agg.2 agg.1 orig. 119 orig. 120 agg.1 orig. 121 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 122 123 orig. CAPO II AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI 124 agg.1 orig. 125 126 127 agg.1 orig. CAPO III CONTROLLO DEGLI SCARICHI 128 129 130 131 132 orig. TITOLO V SANZIONI CAPO I SANZIONI AMMINISTRATIVE 133 orig. 134 135 136 CAPO II SANZIONI PENALI 137 agg.1 orig. 138 orig. 139 140 SEZIONE III GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE TITOLO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE 141 agg.1 orig. 142 agg.1 orig. 143 orig. 144 orig. 145 146 agg.1 orig. TITOLO II SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 147 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 148 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 149 agg.1 orig. 149 bis orig. 150 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 151 orig. 152 agg.1 orig. 153 orig. 154 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 155 agg.1 orig. 156 agg.2 agg.1 orig. 157 orig. 158 orig. 158 bis orig. TITOLO III VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE 159 orig. 160 orig. 161 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 162 orig. 163 164 165 TITOLO IV USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE 166 agg.1 orig. 166 bis 167 168 orig. 169 SEZIONE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 170 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 171 172 agg.1 orig. 173 174 orig. 175 176 PARTE QUARTA NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI TITOLO I GESTIONE DEI RIFIUTI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 177 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 178 agg.2 agg.1 orig. 178 bis agg.1 orig. 178 ter agg.1 orig. 178 quater orig. 179 agg.2 agg.1 orig. 180 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 180 bis agg.1 orig. 181 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 181 bis agg.1 orig. 182 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 182 bis orig. 182 ter agg.1 orig. 183 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 184 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 184 bis agg.2 agg.1 orig. 184 ter agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 184 quater agg.1 orig. 185 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 185 bis orig. 186 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 187 agg.2 agg.1 orig. 188 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 188 bis agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 188 ter agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 189 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 190 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 191 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 192 193 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 193 bis orig. 194 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 194 bis agg.1 orig. CAPO II COMPETENZE 195 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 196 agg.2 agg.1 orig. 197 agg.2 agg.1 orig. 198 orig. 198 bis orig. CAPO III SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 199 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 200 201 agg.2 agg.1 orig. 202 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 203 orig. 204 agg.1 orig. 205 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 205 bis 206 agg.1 orig. 206 bis agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 206 ter 206 quater 206 quinquies 206 sexies 207 orig. CAPO IV AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI 208 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 209 agg.1 orig. 210 agg.1 orig. 211 agg.2 agg.1 orig. 212 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 213 orig. CAPO V PROCEDURE SEMPLIFICATE 214 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 214 bis 214 ter agg.1 orig. 215 agg.1 orig. 216 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 216 bis agg.1 orig. 216 ter agg.1 orig. TITOLO II GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI 217 agg.2 agg.1 orig. 218 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 219 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 219 bis agg.1 orig. 220 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 220 bis 221 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 221 bis agg.1 orig. 222 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 223 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 224 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 225 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 226 agg.1 orig. 226 bis 226 ter 226 quater orig. TITOLO III GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI 227 agg.1 orig. 228 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 229 agg.2 agg.1 orig. 230 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 231 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 232 orig. 232 bis 232 ter 233 agg.2 agg.1 orig. 234 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 235 agg.2 agg.1 orig. 236 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 237 agg.1 orig. ((TITOLO III-bis INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI)) 237 bis 237 ter orig. 237 quater 237 quinquies 237 sexies orig. 237 septies 237 octies 237 novies orig. 237 decies 237 undecies 237 duodecies 237 terdecies orig. 237 quaterdecies 237 quindecies 237 sexdecies 237 septiesdecies 237 duodevicies orig. 237 undevicies 237 vicies 237 viciessemel 237 viciesbis TITOLO IV TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 238 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO V BONIFICA DI SITI CONTAMINATI 239 240 orig. 241 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 241 bis agg.2 agg.1 orig. 242 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 242 bis orig. 242 ter agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 243 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 244 agg.1 orig. 245 orig. 246 orig. 247 248 orig. 249 250 agg.2 agg.1 orig. 251 orig. 252 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 252 bis agg.2 agg.1 orig. 253 orig. TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I SANZIONI 254 255 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 255 bis orig. 255 ter 256 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 256 bis agg.1 orig. 257 orig. 258 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 259 agg.1 orig. 259 bis orig. 259 ter 260 agg.1 orig. 260 bis agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 260 ter agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 261 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 261 bis 262 orig. 263 agg.1 orig. CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 264 agg.2 agg.1 orig. 264 bis 264 ter orig. 264 quater orig. 265 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 266 agg.3 agg.2 agg.1 orig. PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TITOLO I PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ 267 agg.2 agg.1 orig. 268 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 269 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 270 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 271 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 272 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 272 bis 273 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 273 bis orig. 274 agg.2 agg.1 orig. 275 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 276 agg.2 agg.1 orig. 277 agg.2 agg.1 orig. 278 agg.1 orig. 279 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 280 agg.1 orig. 281 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI 282 agg.1 orig. 283 agg.2 agg.1 orig. 284 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 285 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 286 agg.1 orig. 287 agg.1 orig. 288 agg.1 orig. 289 290 agg.1 orig. TITOLO III COMBUSTIBILI 291 orig. 292 agg.2 agg.1 orig. 293 agg.1 orig. 294 agg.2 agg.1 orig. 295 agg.2 agg.1 orig. 296 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 297 298 agg.3 agg.2 agg.1 orig. PARTE QUINTA-BIS DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI TITOLO I ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO ((E SOLFATI DI CALCIO)) 298 bis agg.1 orig. PARTE SESTA NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE 298 bis 299 agg.1 orig. 300 orig. 301 orig. 302 303 agg.1 orig. TITOLO II PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE 304 orig. 305 orig. 306 orig. 306 bis orig. 307 308 orig. 309 orig. 310 agg.1 orig. TITOLO III RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE 311 agg.2 agg.1 orig. 312 orig. 313 agg.1 orig. 314 agg.1 orig. 315 orig. 316 orig. 317 agg.2 agg.1 orig. 318 orig. ((PARTE SESTA-BIS DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE)) 318 bis 318 ter orig. 318 quater orig. 318 quinquies 318 sexies 318 septies 318 octies

Allegati

Parte II Allegato I orig. Allegato I bis agg.1 orig. Allegato II agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato II bis agg.2 agg.1 orig. Allegato III agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato IV agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato IV bis Allegato V agg.1 orig. Allegato VI Allegato VII orig. Allegato VIII agg.2 agg.1 orig. Allegato IX orig. Allegato X orig. Allegato XI orig. Allegato XII orig. Allegato XII-bis Parte III Riepilogo allegati Allegato 1(parte 1) Allegato 1(parte 2) agg.9(parte 1) agg.9(parte 2) agg.8(parte 1) agg.8(parte 2) agg.7(parte 1) agg.7(parte 2) agg.6(parte 1) agg.6(parte 2) agg.5(parte 1) agg.5(parte 2) agg.4 agg.3 agg.2(parte 1) agg.2(parte 2) agg.1 orig. Allegato 2 Allegato 3 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 4 Allegato 5 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato 6 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 9 Allegato 10 Allegato 11 Parte IV Riepilogo allegati orig. Allegato A orig. Allegato B orig. Allegato C agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato D agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato E agg.2 agg.1 orig. Allegato F orig. Allegato G orig. Allegato H orig. Allegato I agg.1 orig. Allegato L orig. Allegato L bis Allegato L ter Allegato L quater Allegato L quinquies orig. Titolo III bis Allegato 1 orig. Titolo III bis Allegato 2 orig. Titolo III bis Allegato 3 Riepilogo allegati Titolo V orig. Titolo V Allegato 1 orig. Titolo V Allegato 2 Titolo V Allegato 3 Titolo V Allegato 4 Titolo V Allegato 5 orig. Parte V Riepilogo allegati Allegato I agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato II agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato III agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato IV agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato V orig. Allegato VI agg.2 agg.1 orig. Allegato VII Allegato VIII agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato IX agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato X agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parte V Bis Allegato I Parte VI Riepilogo allegati Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 agg.1 orig.

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Testo in vigore dal: 29-4-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 , 87 e 117 della Costituzione ;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 , e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 , concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 , sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 , che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 , relativa ai rifiuti pericolosi;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 , sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984 , concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 , sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999 , concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 , relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE ;

Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001 , concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , le materie seguenti:

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 117 della Costituzione :
"Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrar io a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.
- L' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 197/30 del 21 luglio 2001 .
- La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 , come modificata dalle direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003 , concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio 1985.
- La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 , sulla prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 , che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 078 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 , relativa ai rifiuti pericolosi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 , concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 188 del 16 luglio 1984.
- La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (con) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999 , sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 85 del 29 marzo 1999.
- La direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999 , relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1999.
- La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 309 del 27 novembre 2001.
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 143 del 30 aprile 2004.
Nota all'art. 1:
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 2004 (S.O.).

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