Decree on end-of-life vehicles (ELV, EPR)
- Jurisdiction:
- Italy
- Type:
- EPR
- Last action:
- Jun 24, 2003
Confirm your obligations under this measure and track its implementing rules
Applies toProducers (produttori) of vehicles, including manufacturers, brand owners, and importers placing vehicles on the Italian market
- ·Ensure that vehicles placed on the market from 1 July 2002 onwards are taken back free of charge when they become end-of-life vehicles
- ·Establish or participate in systems for the collection of end-of-life vehicles
- ·Ensure that end-of-life vehicles are transferred to authorized treatment facilities
No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.
- ·End-of-life vehicles (ELV) — motor vehicles of category M1 and N1 as defined by Directive 70/156/CEE, and three-wheeled motor vehicles (excluding motor tricycles)
- ·Components and materials of end-of-life vehicles
- ·Ensure that vehicles placed on the market from 1 July 2002 onwards are taken back free of charge when they become end-of-life vehicles
- ·Establish or participate in systems for the collection of end-of-life vehicles
- ·Ensure that end-of-life vehicles are transferred to authorized treatment facilities
- ·Provide dismantling information for each vehicle type within six months of placing the vehicle on the market
- ·Use materials and components that do not contain lead, mercury, cadmium, or hexavalent chromium (with exceptions listed in Annex II)
- ·Promote the use of recycled materials in vehicle manufacturing
- ·Ensure reuse and recycling targets are met
- ·Bear all or a significant part of the costs of take-back and treatment of end-of-life vehicles with no market value or negative market value
- ·Issue or ensure issuance of a certificate of destruction (certificato di rottamazione) when a vehicle is delivered to an authorized treatment facility
- ·Three-wheeled motor vehicles (motoveicoli a tre ruote) are subject only to Articles 5(1), 5(3), 5(15), and 6 — reuse/recovery targets under Article 7 do not apply
- ·Special vehicles as defined by Article 4(1)(a) second indent of Directive 70/156/CEE are exempt from Article 7 on reuse and recovery
- ·Certain hazardous substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium) are permitted in specific applications listed in Annex II
“entro il 1° gennaio 2006, per tutti i veicoli fuori uso, il reimpiego e il recupero siano pari ad almeno l'85% del peso medio per veicolo e per anno e il reimpiego e il riciclaggio siano pari ad almeno l'80% del peso medio per veicolo e per anno; entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso, il reimpiego e il recupero siano pari ad almeno il 95% del peso medio per veicolo e per anno e il reimpiego e il riciclaggio siano pari ad almeno l'85% del peso medio per veicolo e per anno.”
“I produttori, in collaborazione con i fornitori di materiali e con i gestori degli impianti di frantumazione, promuovono l'utilizzo di materiali riciclati nella fabbricazione dei veicoli e di altri prodotti, al fine di sviluppare i mercati dei materiali riciclati.”
“Chiunque viola le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni previste dall'articolo 15.”
“I produttori devono garantire che i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo i casi indicati nell'allegato II alle condizioni ivi specificate.”
“I produttori organizzano sistemi di raccolta dei veicoli fuori uso, anche in forma associata o consortile, e ne assicurano il trasferimento agli impianti di trattamento autorizzati.”
“I produttori, in collaborazione con i fornitori di materiali e di attrezzature, utilizzano le norme di codifica dei componenti e dei materiali stabilite dalla decisione della Commissione 2003/138/CE, al fine di facilitare l'identificazione dei componenti e dei materiali che si prestano al reimpiego e al recupero.”
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Full bill text
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente close Home current Il progetto L'obiettivo Il coordinamento delle iniziative pubbliche I caratteri qualificanti del progetto Obiettivi Raggiunti Obiettivi Futuri Collegamenti veloci Costituzione e Codici Elenco atti per data di emanazione Leggi approvate in attesa di pubblicazione Gazzetta Ufficiale Open Data dati.normattiva.it Legislazione Regionale Motore federato regionale Banche dati giuridiche regionali Guida all'uso Normattiva Normattiva regioni Dichiarazione di accessibilità FAQ Utilità × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2026) (GU n.182 del 07-08-2003 - Suppl. Ordinario n. 128) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 agg.1 orig. 2 3 agg.2 agg.1 orig. 4 orig. 5 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6 agg.1 orig. 7 agg.1 orig. 8 agg.1 orig. 9 10 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11 agg.2 agg.1 orig. 12 agg.1 orig. 13 agg.2 agg.1 orig. 14 15 agg.1 orig. Allegati Allegato I Allegato I orig. Allegato II Allegato II agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-4-2008 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 , ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B; Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 , relativa ai veicoli fuori uso; Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001 , relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE ; Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002 , relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE ; Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002 , che modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE ; Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003 , che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE ; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni; Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 27 marzo 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia. 2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, ((all'articolo 5, comma 15,)) e all'articolo 6. 3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE , e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero. 4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente indice dell'atto Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Contattaci Normattiva Normattiva Archivio news Il progetto Guida all'uso Collegamenti veloci Ricerca avanzata Collegamenti veloci Collegamenti veloci Costituzione e Codici Elenco atti per data di emanazione Gazzetta Ufficiale Motore federato regionale Leggi approvate in attesa di pubblicazione Utilità Con il contributo di Con il contributo di Presidenza del Consiglio dei Ministri Camera dei Deputati Senato della Repubblica In collaborazione con In collaborazione con Corte Suprema di Cassazione Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri Privacy e Cookie policy Note legali Mappa del sito FAQ Dichiarazione di accessibilità dati.normattiva.it Portale Normattiva, Versione 2.4.5 torna su lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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