ITdecreto.legislativo:2003-06-24;209Enacted

Decree on end-of-life vehicles (ELV, EPR)

Jurisdiction:
Italy
Type:
EPR
Last action:
Jun 24, 2003
VehiclesMetalsPlastic PackagingHazardous Materials
Next steps for producers

Confirm your obligations under this measure and track its implementing rules

Applies toProducers (produttori) of vehicles, including manufacturers, brand owners, and importers placing vehicles on the Italian market

Obligations under this law
  • ·Ensure that vehicles placed on the market from 1 July 2002 onwards are taken back free of charge when they become end-of-life vehicles
  • ·Establish or participate in systems for the collection of end-of-life vehicles
  • ·Ensure that end-of-life vehicles are transferred to authorized treatment facilities
Program page →

No designated program action is recorded for this measure yet — treat the above as the general obligation and verify against the source text.

Decreto Legislativo 209/2003 implements EU Directive 2000/53/CE on end-of-life vehicles (ELV), establishing producer responsibility for vehicle take-back, dismantling, and recycling; enacted 22 August 2003.
Covered Products
  • ·End-of-life vehicles (ELV) — motor vehicles of category M1 and N1 as defined by Directive 70/156/CEE, and three-wheeled motor vehicles (excluding motor tricycles)
  • ·Components and materials of end-of-life vehicles
Producer Obligations
  • ·Ensure that vehicles placed on the market from 1 July 2002 onwards are taken back free of charge when they become end-of-life vehicles
  • ·Establish or participate in systems for the collection of end-of-life vehicles
  • ·Ensure that end-of-life vehicles are transferred to authorized treatment facilities
  • ·Provide dismantling information for each vehicle type within six months of placing the vehicle on the market
  • ·Use materials and components that do not contain lead, mercury, cadmium, or hexavalent chromium (with exceptions listed in Annex II)
  • ·Promote the use of recycled materials in vehicle manufacturing
  • ·Ensure reuse and recycling targets are met
  • ·Bear all or a significant part of the costs of take-back and treatment of end-of-life vehicles with no market value or negative market value
  • ·Issue or ensure issuance of a certificate of destruction (certificato di rottamazione) when a vehicle is delivered to an authorized treatment facility
Exemptions
  • ·Three-wheeled motor vehicles (motoveicoli a tre ruote) are subject only to Articles 5(1), 5(3), 5(15), and 6 — reuse/recovery targets under Article 7 do not apply
  • ·Special vehicles as defined by Article 4(1)(a) second indent of Directive 70/156/CEE are exempt from Article 7 on reuse and recovery
  • ·Certain hazardous substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium) are permitted in specific applications listed in Annex II
Key Deadlines
Aug 22, 2003compliance: Entry into force of the decree (22 August 2003)
Jul 1, 2002compliance: Vehicles placed on the market from this date must be taken back free of charge by producers when they become ELVs
Jan 1, 2006compliance: Reuse and recovery rate of at least 85% by weight per vehicle per year; reuse and recycling rate of at least 80% by weight per vehicle per year
Jan 1, 2015compliance: Reuse and recovery rate of at least 95% by weight per vehicle per year; reuse and recycling rate of at least 85% by weight per vehicle per year
Producer Definition
Producers (produttori) of vehicles, including manufacturers, brand owners, and importers placing vehicles on the Italian market
Fee Structure
Unknown: The decree does not specify explicit fee amounts or a fee structure; producers bear costs of take-back and treatment, particularly for vehicles with no or negative market value. Specific fee amounts are not defined in the text provided.
Enforcement
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (and competent regional/local authorities): Penalties are provided under the decree for violations of its provisions, but specific penalty amounts are not detailed in the text excerpt provided.
Preemption Notes
This is a national implementing decree of EU Directive 2000/53/CE; it preempts conflicting regional legislation but existing national rules on safety, atmospheric and noise emissions, soil and water protection are preserved (Article 1(4)).
Compliance Dimensions
Collection / Recovery Targets85% end-of-life vehicles — reuse and recovery by 2006 (Weight); 80% end-of-life vehicles — reuse and recycling by 2006 (Weight); 95% end-of-life vehicles — reuse and recovery by 2015 (Weight)

“entro il 1° gennaio 2006, per tutti i veicoli fuori uso, il reimpiego e il recupero siano pari ad almeno l'85% del peso medio per veicolo e per anno e il reimpiego e il riciclaggio siano pari ad almeno l'80% del peso medio per veicolo e per anno; entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso, il reimpiego e il recupero siano pari ad almeno il 95% del peso medio per veicolo e per anno e il reimpiego e il riciclaggio siano pari ad almeno l'85% del peso medio per veicolo e per anno.”

Recycled-Content Minimumsrecycled plastics in vehicles

“I produttori, in collaborazione con i fornitori di materiali e con i gestori degli impianti di frantumazione, promuovono l'utilizzo di materiali riciclati nella fabbricazione dei veicoli e di altri prodotti, al fine di sviluppare i mercati dei materiali riciclati.”

PenaltiesPenalties for non-compliance

“Chiunque viola le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni previste dall'articolo 15.”

Bans & RestrictionsLead (piombo) in vehicle materials and components (Material Restriction), 2003; Mercury (mercurio) in vehicle materials and components (Material Restriction), 2003; Cadmium (cadmio) in vehicle materials and components (Material Restriction), 2003

“I produttori devono garantire che i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo i casi indicati nell'allegato II alle condizioni ivi specificate.”

PRO StructureCompetitive Pros

“I produttori organizzano sistemi di raccolta dei veicoli fuori uso, anche in forma associata o consortile, e ne assicurano il trasferimento agli impianti di trattamento autorizzati.”

LabelingMaterial Id

“I produttori, in collaborazione con i fornitori di materiali e di attrezzature, utilizzano le norme di codifica dei componenti e dei materiali stabilite dalla decisione della Commissione 2003/138/CE, al fine di facilitare l'identificazione dei componenti e dei materiali che si prestano al reimpiego e al recupero.”

Tracking dates like these across a whole portfolio of jurisdictions is what Upcoming Deadlines does.

Full bill text

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209 - Normattiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ITA

ITA

ENG

Normattiva - Il portale della legge vigente

close

Home current

Il progetto

L'obiettivo
Il coordinamento delle iniziative pubbliche
I caratteri qualificanti del progetto
Obiettivi Raggiunti
Obiettivi Futuri

Collegamenti veloci

Costituzione e Codici
Elenco atti per data di emanazione
Leggi approvate in attesa di pubblicazione
Gazzetta Ufficiale

Open Data

dati.normattiva.it

Legislazione Regionale

Motore federato regionale
Banche dati giuridiche regionali

Guida all'uso

Normattiva
Normattiva regioni
Dichiarazione di accessibilità
FAQ
Utilità

×

In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui

Ricerca semplice

cerca

Ricerca avanzata

Date label

stai visualizzando l'atto

vigente al

Cerca

originario

multivigente

DECRETO LEGISLATIVO

24
giugno
2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

note:

Entrata in vigore del decreto: 22-8-2003

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2026)

(GU n.182 del 07-08-2003 - Suppl. Ordinario n. 128)

visualizza atto intero

nascondi

Articoli 1 agg.1 orig. 2 3 agg.2 agg.1 orig. 4 orig. 5 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6 agg.1 orig. 7 agg.1 orig. 8 agg.1 orig. 9 10 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11 agg.2 agg.1 orig. 12 agg.1 orig. 13 agg.2 agg.1 orig. 14 15 agg.1 orig.

Allegati

Allegato I Allegato I orig. Allegato II Allegato II agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV orig.

Parole cercate:

Presente nei seguenti articoli

Presente nei seguenti allegati

chiudi

Articoli

Approfondimenti e Funzioni

articolo successivo

Testo in vigore dal: 9-4-2008

aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 , ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 , relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001 , relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE ;

Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002 , relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE ;

Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002 , che modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE ;

Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003 , che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE ;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;

Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 27 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, ((all'articolo 5, comma 15,)) e all'articolo 6.

3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE , e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.

4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.

articolo successivo

nascondi

Approfondimenti

aggiornamenti all'atto

atti aggiornati

atti correlati

note atto

lavori preparatori

relazioni

aggiornamenti al titolo

aggiornamenti alla struttura

atti parlamentari

atti attuativi

Funzioni

esporta

esporta in Akoma ntoso

collegamento permanente

indice dell'atto

Realizzazione e gestione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Contattaci

Normattiva

Normattiva

Archivio news
Il progetto
Guida all'uso
Collegamenti veloci
Ricerca avanzata

Collegamenti veloci

Collegamenti veloci

Costituzione e Codici
Elenco atti per data di emanazione
Gazzetta Ufficiale
Motore federato regionale
Leggi approvate in attesa di pubblicazione
Utilità

Con il contributo di

Con il contributo di

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Camera dei Deputati
Senato della Repubblica

In collaborazione con

In collaborazione con

Corte Suprema di Cassazione
Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Privacy e Cookie policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Dichiarazione di accessibilità

dati.normattiva.it

Portale Normattiva, Versione 2.4.5

torna su

lavori preparatori

chiudi

aggiornamenti all'atto

chiudi

atti aggiornati

chiudi

atti correlati

chiudi

indice dell'atto

chiudi

aggiornamenti alla struttura

chiudi

aggiornamenti al titolo

chiudi

relazioni

chiudi

note atto

chiudi

collegamento permanente

chiudi

guida in linea

chiudi

Aggiornamenti all'articolo

chiudi

atti parlamentari

chiudi

atti attuativi

chiudi

Full text as ingested. Verify against the official source above.

Explore more circular-economy legislation on the Atlas Circular legislation tracker.